Croce D'Oro Cagliari ONLUS Home Link Mail
Croce D'Oro Cagliari
Associazione Attività Dove Contatti Donazioni 118
Informazione
News
Eventi
Rubriche
Primo Pronto Soccorso
Comunica
Blog
Gallerie Fotografiche
Donazioni
News
23/02/2006
Aspetti legali nel Soccorso

ESSERE VOLONTARI NON RENDE IMMUNI DA RESPONSABILITA' 

QUALORA SI AGISCA CON LEGGEREZZA

E NON RISPETTANDO LEGGI, REGOLAMENTI E DIRETTIVE 
.


Il volontario, infatti, è chiamato a rispondere delle proprie azioni in ambito:
-  Penale, in seguito alle violazioni delle norme del Codice Penale
-  Civile, in quanto ogni persona è tenuta a risarcire il danno che ha provocato
-  Amministrativo, in caso di danni cagionati all'organizzazione di cui fa parte
-  Disciplinare.


 La figura giuridica del soccorritore volontario come incaricato di pubblico servizio

   La legge quadro n°266/91 regolamenta la materia del volontariato ma non definisce veste e ruolo giuridico del volontario; per questo si fa riferimento al Codice Penale che all'art.358 definisce "incaricati di pubblico servizio" tutti coloro che svolgono una attività disciplinata nella stessa forma della pubblica funzione (quella dei Pubblici Ufficiali che hanno mansioni autoritative e certificative), ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima .
(es. il volontario può chiedere le generalità al paziente ma non ha il potere di controllarle facendosi consegnare il documento).
   Nel caso specifico dei volontari la Corte di Cassazione considera in senso oggettivo l'esercizio del Pubblico Servizio con riguardo esclusivamente alla connotazione pubblicistica dell'attività concretamente svolta dal soggetto, prescindendo quindi dalla natura pubblica o privata dell'ente al quale quell'attività sia riferibile (non interessa cioè se si svolge un'attività a favore o in riferimento ad un ente pubblico o privato, l'importante è che l'attività svolta sia di carattere pubblico, interessi cioè la popolazione).
   Quello che interessa è che comunque si agisca sotto il controllo o l'autorizzazione di un ente pubblico e la Pubblica Assistenza svolge infatti la sua opera in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (presenza di una convenzione e/o una concessione con una pubblica amministrazione).
Il volontario è Incaricatodi Pubblico Servizio nel momento in cui ''entra in servizio'', e tale qualifica dura fino al termine del turno del servizio medesimo secondo gli orari stabiliti dall'associazione.

 

Diritti e doveri dell'incaricato di pubblico servizio

   Per quanto riguarda i diritti l'unico vantaggio è che esiste un'aggravante che comporta un aumento di pena fino ad un terzo per coloro che compiono un reato a danno di un soggetto appartenente a tale categoria.
   Tra i doveri del volontario in servizio, sono da ricordare:
1) obbligo di denuncia (l'IPS ha l'obbligo giuridico di denunciare qualunque fatto o situazione che abbia le caratteristiche del reato perseguibile d'ufficio, cioè direttamente dal Giudice senza querela della parte offesa, es. tipico il reato di maltrattamenti in famiglia, a differenza del semplice cittadino che ha l'obbligo di denunciare solo i delitti contro la personalità dello Stato)
2) obbligo del segreto d'ufficio o segreto professionale (inteso come notizia che se divulgata produrrà un danno alla persona interessata o ad un suo familiare; diversa è la trasmissione a colleghi o a titolo di esempio nelle lezioni).
   La tutela della privacy delinea quali sono i cosiddetti dati sensibili che non possono essere trattati (trasmessi, divulgati ecc.) senza il permesso dell'interessato (quindi che devono essere mantenuti ''privati'' dal soccorritore che ne viene a conoscenza a causa del servizio):ovvero, dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
   Il volontario ha comunque sempre l'obbligo della discrezione, sia durante che dopo il servizio e divulgherà il segreto (a differenza di medici o avvocati) solo se interrogato dall'Autorità Giudiziaria.

 

Responsabilità del soccorritore volontario

   Perchè si concretizzi una qualsiasi responsabilità da parte del personale non medico,
devono in generale sussistere tre condizioni:
  - La presenza di un atto illecito o di un fatto doloso o colposo
  - La sussistenza di un danno alla persona (paziente)
  - Il nesso causale, ossia il legame logico e consequenziale tra il comportamento dell'operatore e l'evento dannoso.
   E' difficile inquadrare le possibili responsabilitàper gli operatori del soccorso a causa del servizio attraverso riferimenti normativi (leggi o regolamenti) che sono a tutt'oggi insufficienti, quindi appare opportuno riferirci all'ordinamento giuridico generale.
   Per quanto riguarda l'aspetto penale due sono gli illeciti prospettabili:
  - Esercizio abusivo della professione (esecuzione manovre di competenza medico-infermieristica)
  - Omicidio o lesioni personali derivanti da comportamento doloso (volontario) o colposo
   Si ravvisa la colpa quando vi sia un errore inescusabile, quando il soccorritore si sia allontanato nettamente dalla diligenza e competenza media, cioè dal comportamento che ci si attende da un soccorritore con quella formazione equell'esperienza.
   Si agisce con colpa quando si agisce con:
  - Negligenza (non adottare tutte le dovute cautele)
  - Imperizia (non aver applicato tutte le conoscenze e le capacità che si presume siano nel bagaglioculturale
    del soccorritore)
  - Imprudenza (aver agito con leggerezza, con mancanza di attenzione che anche un semplice cittadino deve avere)

 


Le possibili azioni del soccorritore

   Il soccorritore può fare ciò che deve limitarsi a fare. Nella prassi comune si indicano le manovre che egli, solo dopo aver frequentato il corso apposito di Primo Soccorso, ed aver sostenuto e superato i relativi esami di verifica, può legittimamente eseguire e le tecniche che deve conoscere per essere definito tale e non procurare danni all'assistito:
  - Riconosce e valuta parametri vitali e principali alterazioni
  - Esegue bene e con efficacia le manovre rianimatorie di base (BLS)
  - Protegge e medica temporaneamente le ferite
  - Somministra ossigeno secondo i protocolli
  - Immobilizza colonna, bacino ed arti
  - Pratica le emostasi
  - Assiste unparto in emergenza
  - Trasporta un paziente posizionandolo a seconda della patologia presunta
  - Sottrae un malato o un ferito ad imminenti situazioni di pericolo
  - Consegna il paziente al personale medico trasmettendociò di cui è a conoscenza
  - Sa autoproteggersi con l'uso dei presidi in dotazione all'ambulanza. (guanti, maschere, caschi, ecc..)

 

  
Lo stato di necessità come scusante

   A rendere meno difficile e pericolosa la posizione del soccorritore, il Codice Penale prevede una norma definita ''scusante'' in quanto toglie l'antigiuridicità, cioè la qualificazione come illecito di un atto compiuto, normalmente qualificabile come reato, ma attuato per prevenire un danno più grave di quello già ''in corso'' ad una persona.
   In ambito penale, non si ravvisa l'insorgenza di responsabilità nel praticare il BLS, in quanto ci si trova nella situazione ascrivibile allo "stato di necessità" (art.54 C.P.) che prevede la non punibilità per chi si trova ad agire costretto dalla necessità di salvare sè o altri dal pericolo di un danno grave alla persona (morte, arresto cardiaco ecc..) anche senzail consenso della persona che si definisce, in questo caso, presunto.
   Bisogna però ricordare che l'uso di attrezzi (da scasso, forbici per tagliare i vestiti ecc..) e la messa in pratica di particolari manovre è solo ed unicamente lecito se la situazione lo richiede veramente o se l'emergenza giustifica l'operatore in piena legalità a non seguire le usuali regole. Il fatto di andare fuori le usuali regole deve comunque essere sempre proporzionato alle effettive necessità e quando possibile concordato con l'autorità; specialmente quando si ha la certezza di andare oltre ogni regola stabilita.

 

Responsabilità nell'intervento e trasporto

   La responsabilità per l'equipaggio soccorritore termina:
  - Con la consegna del paziente ai medici o al personale sanitario del Pronto Soccorso
  - Con la firma dell'assistito che attesti il suo rifiutoal ricovero
  - Con la dichiarazione del medico intervenuto che attesti per iscritto la non necessità del ricovero
   Il soccorritore infatti non può giudicare sulla gravità o meno della patologia del paziente, anche se appare palesemente inutile portare un soggetto in ospedale. Il volontario non può in alcun caso compiere diagnosi e diagnosticare la morte, compito esclusivo del medico.
   Per questo motivo le manovre rianimatorie vanno comunque eseguite anche incaso di palese decesso , fino all'arrivo in Pronto Soccorso e alla consegna del paziente ad un medico, o fino all'arrivo sul posto di un medico che certifichi il decesso.
   La rianimazione può non essere iniziata dal volontario solo in quattro specifici casi: soggetto in avanzato stato di decomposizione, decapitazione, carbonizzazione, sfinimento del soccorritore.
   In caso contrario si rischia di incorrere in una denuncia per omissione di atti d'ufficio (e non omissionedi soccorso che vale solo per il normale cittadino) se non addirittura per omicidio colposo, qualora un esame autoptico (autopsia) attesti un nesso di casualità tra il mancato e veloce intervento dell'equipaggio e la morte del paziente.
  Ricordiamo inoltre che per consegna del paziente in Pronto Soccorso, non si deve intendere solo il mero atto materiale, ma anche e soprattutto significa trasmettere le notizie cliniche e tutti i segni oggettivi ed obiettivi al medico che lo prende in consegna. Può capitare che sul luogo dell'intervento sia casualmente presente un medico: una volta qualificatosi egli ha diritto di prendere il controllo della situazione e i soccorritori non potranno ostacolarlo nella sua opera, anche se questi, poco esperto delle attrezzature dell'ambulanza, compie manovre che appaiono non consone (il soccorritore in questo caso è bene che si offra di aiutare con le manovre adeguate).
   In questo caso i soccorritori possono rifiutarsi di compiere direttamente sul paziente gli atti richiesti dal medico (es. ricerca di un accesso venoso, defibrillazione ecc.. che sono manovre che non competono al soccorritore ma ad un infermiere professionale o personale comunque abilitato) ma in ogni caso il sanitario deve essere invitato a salire sull'ambulanza e a portare a termine l'intervento di soccorso fino all'arrivo in ospedale; in caso di rifiuto è buona norma essere in possesso delle sue generalità. Se sul posto è presente la Guardia Medica, e questi chiede dipoter salire in ambulanza col paziente, questo è generalmente ammesso.

 
 

Il principio del consenso alle cure

   Per sottoporre una persona ad un qualsiasi trattamento sanitario è necessario che egli manifesti chiaramente e validamente la propria volontà di affidarsi alle cure e alle prescrizioni del caso.
  Affinchè il consenso sia valido è necessario che sia dato da una persona in grado di intendere e di volere e che sia stata informata con precisione sulle modalità di un determinato tipo di intervento.
   Nel caso di un individuo capace di intendere e di volere che rifiuti il trattamento dei soccorritori e l'eventuale trasporto, egli non può essere costretto a seguire i volontari contro la sua volontà né caricato a forza in ambulanza (reato di violenza privata), ma i volontari potranno solo adoperarsi perconvincere il paziente a seguirli. Nel caso in cui il paziente o i parenti, anche di minori, pretendano trattamenti diversi è bene ricordarsi che chiunque ha diritto al soccorso ma non alla gestione del soccorso, i quanto nessuno può scegliere come essere soccorso.
   Il rifiuto di trattamenti o presidi equivale al rifiuto del soccorso. In caso di rifiuto è necessario comunicarlo alla Centrale Operativa e far firmare al paziente il foglio apposito; se il paziente si rifiutasse anche difirmare il foglio non si può far altro che annotare il suo rifiuto e restare in contatto con la Centrale Operativa.
   Nel caso di paziente incosciente, il consenso si ritiene presunto (stato di necessità). Anche il caso di un paziente chedopo un tentato suicidio si ritrova a dover essere ricoverato, si ritiene per legge non in grado di intendere e volere ed a questa condizione farà senz'altro capo una richiesta di ricovero con trattamento sanitario obbligatorio. E' comunque sempre opportuno avvertire la Centrale Operativa, che provvederà alle incombenze del caso.
   Qualora il soggetto sia un minore o un infermo di mente sarà il suo rappresentante legale, genitore o tutore, a decidere in proposito al consenso, in quantoqueste figure hanno l'obbligo giuridico di tutelare la salute di chi non è in grado di farlo da solo. Infatti qualora le figure legali che rappresentano un minore o infermo di mente si oppongano ad un trattamento che ai soccorritori appare indispensabileper evitargli un grave danno, questi devono in ogni caso comunicarlo alla Centrale Operativa. E' bene ricordare che, per avere il consenso, i volontari devono riuscire ad ottenere un buon livello di comunicazione con il paziente, armarsi di pazienza edadottare tutte le tecniche verbali di persuasione del caso.

 


Il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.)

   La legge ha previsto alcuni casi particolari al verificarsi dei quali si trascende dalla necessità del consenso.
   Sono soggette al trattamento sanitario obbligatorio:
- Malattie infettive e contagiose,per le quali esiste l'obbligo di denuncia e talora di cura
  attuata mediante isolamento domiciliare
- Vaccinazioni obbligatorie (per i minori in età prescolare ed alcune categorie di lavoratori)
- Malattie veneree in fase contagiosa
- Trattamento ospedaliero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Malattie mentali trattate in condizione di degenza ospedaliera qualora le alterazioni psichiche siano tali da richiedere urgenti   interventi terapeutici, se gli stessi non vengono accettati dall'infermo e non sia possibile adottare tempestive ed idonee misure   sanitarie extraospedaliere.
   In questi casi se il soggetto non accetta volontariamente le cure, sono disposti con provvedimento del Sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su richiesta del medico curante, delle ordinanze di intervento che, qualora non siano rispettate, possono avvalersi anche dell'intervento della forza pubblica.
   Il parere del medico che ha chiesto il T.S.O. deve essere convalidato da un secondo medico ed entro 48 ore dal Sindaco, seguito poi da quello del Giudice Tutelare che interviene nel merito della decisione.
  Per garantire la sicurezza dell'equipaggio, è sempre richiesta la presenza della Forza Pubblica, se questa non è presente è sempre bene richiederla alla Centrale Operativa.
   La malattia mentale deve possedere il requisito della pericolosità alla salute e all'incolumità(del paziente e dei terzi) e deve possedere anche l'urgenza: cioè gli stati psicopatologici acuti, gravi e che hanno bisogno di immediata sedazione sono suscettibili di immediato trattamento e quindi, in mancanza di consenso, di trattamento sanitario obbligatorio.



Fabio Lobina

[stampa]  [invia]   [archivio news]
www.crocedoro.ca.it Copyright 2001-2005